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1777 Per ciafcun Cavallo da Sella, che accompagni,
e feguiti le cambiature, per ogni Pofta a
regola come fopra Paoli tre
Per ogni Cavallo da Sella, che non fia com-
pagnia di Sedia, o Carrozza, per ogni Pofta
a regola come fopra: Paoli quattro
Le Mancie o Benandate, che fi dovranno
dare ai Poftiglioni tanto dai Corrieri, che
da qualunque Paffaggiere, faranno di Paoli
due per ogni pajo di Cavalli, e per ciafcuna
corfa, febbene non fia di Pofta intiera

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Ogni Sedia a due ruote dovrà effere tirata da due Cavalli, ed ogni Legno a quattro ruote da quattro Cavalli; Alle due Pofte però da Piftoja alle Piaftre, e dal Piano Afinatico al Bofco lungo folamente falendo verfo le Piaftre, e verfo il Bofco lungo rifpettivamente, ma non nel cafo contrario, dovranno le Sedie effere tirate a tre Cavalli, e le Carrozze da fei, e fi pagheranno per quefte le Corfe, e le Benandate tanto dai Corrieri, che dai Paffaggieri rispettivamente a proporzione del fuddetto Regolamento.

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Il Carico ordinario di una Sedia a due Cavalli farà di due Perfone dentro, con uno, o più Baulli, o Valligie dietro alla Sedia del pefo circa di lib. 200, o con una Perfona dietro con piccolo Equipaggio, che unitamente alla Perfona non ecceda il fuddetto peso di lib. 200 cirea.

E per un Legno a quattro ruote farà di quattro Perfone dentro, e due fuori, con uno, o' più Baulli, o Valligie del pefo di circa lib. 300...

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Eccedendo i detti limiti dovranno le Sedie avere tre Cavalli, e le Carrozze, o Legni a quattro ruote fei, col pagamento di Corfa, e Benandata a proporzione: Ben intefo, che in tutti quefti cafi potrà compenfarfi il minor numero delle Perfone col maggior pefo degli Equipaggi, e viceverfa.

III. Sua Maeftà l'Imperatrice Regina accorda in via de Rome, di fperimento, che il Corriere, e la Staffetta di Milano, che partonò, e ritornano rispettivamente ogni fettimana da Roma tengano la detta nuova Strada Modonese, Piftojefe, mediante l'obbligo dei due Officj di Firenze, e di Modena di indennizzare li Corrieri Milanefi, non L

e

meno

meno che la Staffetta ordinaria di Milano nel cafo, che occorra qualche maggior fpefa; Come pure per parte 1777 dell' Officio di Modena l'obbligo di procurare a proprie fpefe il trasporto da Modena a Bologna de' Pieghi, di Lettere, e Pacchetti di Mercanzie fpediti per mezzo de' detti Corrieri, e Staffetta per Bologna, e cofi anche il trasporto da Bologna a Modena de' Pieghi, e Pacchetti dell' Officio di Bologna foliti fpedirfi per Roma, Strada, Milano, e Strada per mezzo de' medefimi Corrieri, e Staffetta; E non rifultando neffun inconveniente, fi riterrà dalli medefimi Corrieri ftabilmente detta Strada, previa però l'opportuna Convenzione tra gli Officj di Milano, e di Modena neceffaria per afficurare al primo l'attuale fua immediata corrispondenza coll' Officio di Bologna, la quale Convenzione avrà per bafe le difpo fizioni del prefente Articolo, Quanto alla fopraccennata Staffetta, dipendendo effa dall' Officio d'Augufta, il quale ha le fue Convenzioni particolari con gli Officj Stradali, per il trafporto delle Valligie, l'Officio di Corrier Maggiore di Milano s'interporrà per indurre la fteffo Officio d'Augufta ad acconfentire al deviamento dell' attuale Strada di Bologna per battere la nuova di Modena, e Piftoja, mediante gli obblighi di fopra ftipulati rispetto alla corrispondenza da, e per Bologna,. ed al cafo di maggiore fpefa; Ed i rispettivi Sovrani fi degneranno in appreffo d'interporre. quando lo ftimino a propofito, i loro buoni ufficj preffo le Corti di Torino, e di Madrid per ottenere, che anche i Corrieri di Torino, e di Spagna paffino per la nuova Strada Modonefe, e Piftojefe.

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IV. Quanto alla Stazione Mantovana da S. Bene- Poftes de detto a Mantova, e a Novi, le Corfe fi pagheranno fe- Mantous condo il folito rispetto alli Particolari, cioè in ragione di lir. 7. 5. di Milano per Pofta, e di foldi quaranta per la Mancia; quanto alli Corrieri fi pagheranno fóle lir. 4. 10. per Pofta, e foldi trenta di Mancia, offia Benandata.

1

V. Staranno fermi i Regolamenti attualmente ve- Règles glianti nelli Stati di Modena relativamente alle Pofte, mens. ed alle Vetture, poichè fenza, quefta maffima potrebbero rimanere con grave fpefa per la manutenzione dei Cavalli inoperofe le Pofte della detta nuova Strada nel Dominio Modonefe; folo fi accorda, non oftante l'attual

Aubergeser

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1777 proibizione, che rapporto alla detta nuova Strada No. lefini, e Vetturini, che dal Mantovano, o dalla Toscana arriveranno a Madena con Foreftieri, poffano ricaricare altre Perfone per condurle a Mantova, o in Toscana rifpettivamente, acciò non abbiano a tornare indietro a vuoto, purchè l'iftefla facoltà fia reciprocamente accordata negli altri dne Dominj, e con tale facilità farà promoffo il paffaggio dei Foreftieri per la nuova Strada. VI. Sarà cura dei rispettivi Governi il difporre, che per tutto il corfo della nuova Strada fiano fiffati gli opportuni Alberghi, ed Ofterie, oltre le Pofte nelle convenienti diftanze per l'effetto, che i Paffaggieri, e fpecialmente i Conducenti delle Mercanzie trovino i Comodi neceffarj a prezzi difcreti, mentre qualora fi riconofceffe, eeceffo dei prezzi negli Alberghi, o Stallazzi. ciafoheduno de' Govern affifterà colle opportune provvidenze in relazione al fiftema dei rispettivi Stati, e fecondo le diverfe fituazioni, e circoftanze annuali per riparare a fimili inconvenienti.

Soins

chemins.

VII. Tanto S. A. Reale il Gran Duca di Toscana, pour les quanto S A. Sereniffima il Signor Duca di Modena fi obbligano rispettivamente non folo a fare fpalare le Nevi per tenere aperta la detta nuova Strada, e fempre praticabile al poffibile tutte le Stagioni; ma ancora prendere le neceffarie mifure, perchè fia mantenuta libera, e ficura da' Malviventi, e Perturbatori della pubblica quiete..

a A

Droits de VIII. Per facilitare nelle maggiori mifure poffibili Tranfit il trasporto delle Merci per la riferita nuova Strada reftano fiffati i Dazj di Tranfito da pagarfi, e le regole da offervarfi nei rispettivi tre Dominj come appreffo, ed a forma delle Tabelle, che s'inferifcono, e che fanno parte del prefente Trattato,

L

Per il Mantovano fecondo la Tabella fegnata colla Lettera A; Bene intefo, che la Finanza di Mantova non poffa mai accordare a qualunque altra Strada influente pregiudizio alla detta nuova Strada Piftojefe, e Modonefe le fteffe facilità portate dalla detta Tabella A; fe non fe con obbligo di ribaffate anche a favore della detta nuova Strada Modóhefe, e Piftojefe in proporzione, coficchè vi fia fempre a favore come fopra quel ribaffo, che paffa dalla detta Tabella alla vegliante Tariffa.""

Per

Per la Toscana fecondo la Tabella fegnata colla 1777 Lettera B.

E finalmente per il Modonefe, Reggiano ec. fecondo la Tabella fegnata C.

près le

IX. Ed a tenore di quefte Tabelle fi dovranno come Payés fopra pagare i rispettivi Diritti de' Dazj, con l'efclufione feuls d'adei Capi, che reftano eccettuati, e con le Cautele, e tarif. Certificati per giuftificarne le provenienze, a norma, e come refta fpecificato nelle mentovate Tabelle, dichia rando, che il prefente Trattato è relativo folamente ai Dazj per Mercanzia di Tranfito, e non mai a quelli di Confumazione, ed Eftrazione de' rifpettivi Dominj.

en parti

X. Comecchè i Dazį di Toscana, e di Modena foro Pour là ftati fiffati nel prefente Trattato al difotto della quinta Toscane parte dei Dazj attuali, comprefe le Onoranze, ed Emo- culier. lumenti, che fi pagano per le Mercanzie di Tranfito in Toscana da Livorno a Bologna, o al Bolognefe, e viceverfa, e negli Stati di Modena per Bologna, o Bologuefe, e viceverfa, rifultando detti Dazj, Onoranze ec. dalle Note fegnate D, ed E, che vanno qui unite firmate dai rispettivi Deputati. Perciò fi dichiara relativamente alla Toscana, dove non fono in ufo per le altre Strade le due Claffi di Mercanzie groffe, e Mercanzie fottili, che tutte le Mercanzie non nominate nella detta inferta Nota di Toscana debbano in vece delle lire due, e dei foldi quindici fiffati nel prefente Trattato rispettivamente per le Mercanzie fottili; e per le Mercanzie groffe, pagare la fola quinta parte dei Dazj; Onoranze, ed Emolumenti, che fi rifcuoteffero attualmente fopra ciafchedun Capo di Merci pel fuddetto Tranfito da LiVorno a Bologna, e viceverfa, o per altra via, che apportaffe deviamento alle Condotte per detta nuova Strada nel cafo, che questi Dazj, Onoranze, ed Emolumenti cumulati infieme importino meno di lire dieci la Soma per le Mercanzie fottili, e di lire tre, e foldi quindici la Soma rispettivamente per le Merci groffe. E quando accadeffe in qualunque ulterior tempo cambiamento di Tariffe nelle Gabelle di Tranfito della Toscana da Livorno a Bologna, o Bolognefe, o viceverfa, o per altre Strade influenti pregiudizio a detta nuova Strada Piftojefe, e Modonese. E cofi reciprocamente quando accadeffe cambiamento fulle Gabelle di Tranfito degli Stati di Modena per il Bolognefe, o dal Bolognefe, o per altre

Strade,

1777

tion.

Strade, che portaffero pregiudizio alla nuova Strada Piftojefe, e Mod onefe, come fopra, refta convenuto, che in tal cafo debba fempre ritenerfi per la detta Strada nuova Piftojefe, e Modonele la fola quinta parte dei Dazj, comprese le Onoranze, ed Emolumenti, che veniffero fiffati nel detto cambiamento di Tariffe tanto nella Toscana, che negli Stati di Modena.

Limita- XI. Ed oltre le regole, e cautele prefcritte nelle anneffe fopracitate Tabelle per le fpedizioni delle Mercanzie, refta convenuto, che quefte nel loro Tranfito per la nuova Strada non faranno fottopofte tanto nella Toscana, che nel Modoņefe a maggiori profeffioni, propalazioni, o rifcontri di quelli, che fi praticano, o faranno praticati in qualunque tempo per le altre fopracitate vie.

Mar

deftinées

XII. Per le Merci provenienti dalla riferità nuova chandifes Strada, che faranno deftinate per lo Stato di Milano, pour le come provenienti per la via di Terra, pagheranno al pari di quelle di Bologna in correlazione della vigente Tariffa, e come refta preferitto al foglio A intitolato

Mian.

Modo di fcuodere il Dazio delle Merci, e Generi de. Stati Efteri alla pagina num. 1. per le Merci, e Generi procedenti dal Gran Ducato di Toscana, mediante però gli opportuni Certificati di Toscana videmati o nella Dogana di Modena, od in quella di Reggio. E. rapporto alla richiesta di accordare anche per la Strada nuova di Piftoja gli fteffi patti, e facilità, che godono le Merci procedenti dalle Germania, e Veneziano, che paffano per via di Milano a Genova, e viceversa, come egualmente per le Merci di Tranfito provenienti da qualunque parte per la via del Mantovano, e destinate a rimanere nel Modonefe, S. M. l'Imperatrice Regina accorda alle prime i patti, e facilità richiefte, ed alle feconde il pari trattamento, come fe tranfitando dal Mantovano foffero deftinate alla Toscana, in contemplazione principalmente, che per parte degli altri due Dominj fi accordano i beneficj del prefente Trattato anche alle Merci provenienti dal Mantovano, o deftinate per confumazione di quel Ducato.

Promte XIII. Per maggiormente facilitare l'affluenza de' expédi- Trafporti per detta nuova Strada Mantovana, Modonefe, e Pistojefe, le Merci, che pafferanno per la medefima,

tion.

faran

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