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Numerazione del protocollo generale.

Registrazione della corrispon

denia.

Registrazione

delle domande

Coperta dei fascicoli.

Formazione dei fascicoli

Art. 31.

La numerazione pel registro d'arrivo e per quello di spedizione si rinnova ogni anno col 1.o di gennaio. La numerazione del registro di posizione si rinnova soltanto ogni decennio.

Art. 32.

Tutta la corrispondenza concernente gli affari ordinari dell'Amministrazione, e che non riguarda gli affari riservati al Gabinetto particolare, sarà giorno per giorno annotata sul registro d'arrivo.

Ogni affare, compresi quelli iniziati dalla Direzione generale, riceve un numero di posizione, e viene perciò portato sul relativo registro.

Le comunicazioni successive concernenti un istesso affare, si annoteranno sul registro d'arrivo con riferimento al numero di posizione già attribuito all'affare.

Art. 33.

Le domande che si presentano direttamente all'Amministrazione sono annotate sui registri d'arrivo e di posizione.

Art. 34.

Ogni affare ha una coperta speciale Modello N.o 14 - sulla quale è annotato il numero di posizione, la data sotto la quale' ha avuto principio l'affare, l'Uffizio o la persona richiedente, l'oggetto della richiesta, il numero dei documenti presentati a corredo, i numeri di riferimento a posizioni riguardanti lo stesso affare e la somma dei diritti da riscuotere.

Art. 35.

Compiuta la registrazione sul libro d'arrivo e su quello di posizione, s'inseriscono le carte nella coperta descritta nell'articolo précedente, e si forma il fascicolo dell'affare di cui si incomincia la trattazione; le altre si riuniscono ai fascicoli già esistenti.

Numerazione

delle carte

Art. 36.

Ogni documento facente parte d'uno speciale affare porta il

dei fascicoli. numero di posizione e quello di arrivo rispettivo.

Repertorio generale.

Spedizione

delle ricevule.

Registrazione degli esiti

e consegna

Art. 37.

Ogni affare portato sul registro di posizione dà luogo all'iscrizione d'un articolo sul repertorio generale.

Questo repertorio si rinnova ogni decennio.

Art. 38.

Per ogni domanda presentata direttamente all'Amministrazione si spedisce una ricevuta sull'esibizione della quale si hanno dall'Uffizio di distribuzione i titoli richiesti, o si conoscono le osservazioni che vengono fatte dalla Direzione generale sulla domanda presentata.

Art. 39.

Gli esiti tutti degli affari e le comunicazioni che si danno per corrispondenza si passano all' Uffizio del Segretariato perdell' Archivio. chè ne sia presa nota sul registro di spedizione, e si rimettono quindi all'Uffizio dell'Archivio.

all'Uffizio

S 2.

Presentazione delle domande.

presentate

Della presentazione delle domande.

Art. 40.

L'Amministrazione del Debito pubblico non procede ad operazione alcuna se non dietro apposita domanda presentata per iscritto direttamente o per mezzo degli Uffizi di Prefettura o Sotto Prefettura o di altri Uffizi Governativi specialmente designati. Art. 41.

Domande Le domande concernenti il servizio ordinario del Debito pubdirettamente. blico, che si presentano direttamente alla Direzione generale, sono ricevute dall'Uffizio del Segretariato.

Domande

di pagamento delle rate semestrali.

Domande

per cambio di titoli

di rendita.

Domande

per altre operazioni.

Descrizione

dei titoli

rendita

Art. 42.

Le domande riguardanti il pagamento delle rate semestrali delle rendite saranno fatte sugli stampati che si distribuiscono dalla Direzione generale, dalle Direzioni e dagli altri Uffizi governativi - Modelli N. 15, 16 e 17. Il primo di questi Modelli serve le domande che si fanno direttamente alla Direzione geneper rale. Gli altri due per la riunione delle domande che si fanno nelle Provincie per mezzo delle Direzioni o degli Uffizi di Prefettura o Sotto-Prefettura o degli altri uffizi governativi.

Queste domande, per le quali non è rilasciata ricevuta, si comprenderanno con un numero d'ordine progressivo sotto un medesimo numero di posizione che si rinnoverà ogni dieci giorni. Art. 43.

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Saranno fatte su stampati a madre e figlia Modello N.° 18 che si distribuiscono dalla Direzione generale, dalle Direzioni e dagli Uffizi Governativi nelle Provincie le domande pel semplice cambio dei titoli di rendita prescritto dalla Legge del 4 agosto e dal Reale Decreto del 5 settembre 1861.

Queste domande, alle quali serve di ricevuta la figlia che si stacca e si consegna all'esibitore, si riuniscono con un numero d'ordine progressivo sotto uno stesso numero di posizione, che si rinnova giorno per giorno. Ognuna di queste. domande deve però essere portata sul registro d'arrivo.

I titoli di rendita pervenuti con elenco dalle Direzioni e dagli Uffizi Consolari, saranno compresi sotto un numero speciale di posizione per ciascun elenco.

Art. 44.

Tutte le altre domande non contemplate negli articoli 42 e 43 dovranno essere fatte su carta da bollo ai termini di legge.

Nelle domande

per

Art. 45.

translazione di proprietà, per tramutamento,

melle donde per trasferimento da una Direzione ad un'altra, per vincola

mento o svincolamento di titoli o per rimborso di capitali si

Dislinzione delle domande.

Quando si spediscono

le ricevute.

Annullamento dei titoli

prima della

dovranno descrivere esattamente i titoli di rendita e i docu-
menti che si esibiscono, e specificare chiaramente l'operazione
che si richiede.
Art. 46.

Non si potranno comprendere in una medesima domanda operazioni concernenti le rendite del consolidato 5 e 3 p. % e operazioni riguardanti gli altri debiti.

Art. 47.

L'Uffizio del Segretariato non dà ricevuta, se non quando si consegnano titoli di rendita per translazione, tramutamento, annotazione e cancellazione di vincoli e per rimborso di capitali. Quando chieggonsi semplici riscontri o la spedizione di dichiarazioni, darà un Bullettino colla sola annotazione del numero di posizione dell'affare e del nome del richiedente.

Art. 48.

Le ricevute saranno spedite dopo che sarà stata riconosciuta la regolarità della domanda e dei titoli presentati, e dopo che questi ultimi, quando siano al portatore, saranno stati annullati delle ricevute. mediante taglio eseguito sulla cartella e sulle cedole. L'annullamento dei titoli deve farsi alla

spedizione

Modalità per le ricevute dei titoli presentati.

Art. 49.

presenza

dell'esibitore.

La ricevuta che si spedisce pei titoli di rendita che si depositano per operazioni di translazione, tramutamento, rimborso e simili, sarà conforme al Modello N.° 19. In essa si indicheranno il nome e cognome dell'esibitore dei titoli, la qualità colla quale agisce, la quantità della rendita o il valore nominale depositato, la categoria del debito del quale si tratta e l'operazione che si richiede.

Questa ricevuta sarà sottoscritta dall'Impiegato che riceve la domanda e dovrà avere il visto d'un rappresentante dell'Uffizio di Riscontro della Corte dei conti. La mancanza di questa firma rende nulla la ricevuta.

Riscontri da farsi

Art. 50.

L' esibitore dei titoli di Debito pubblico è tenuto a risconsulle ricevute. trare le indicazioni riportate nella ricevuta che gli si consegna, affinchè in caso di irregolarità possa chiederne subito la rettificazione, senza di che non avrà diritto maggiore di quello che a di lui favore risulta dalla ricevuta stessa.

Domande

pel deposito

Art. 51.

Per le domande riguardanti i depositi fatti in virtù della d'obbligazioni. Legge del 4 aprile 1856 si osserveranno le norme stabilite al titolo 7, S 10 del presente regolamento.

Art. 9 al 14 della legge del 10lagho 1861. Art. 3, 4, 7, 8, 10 della Legge del 4 agosto 1861. Art. 20 al 22, 24, 25 del Decreto Reale

del 28 luglio

1861.

Iscrizione

delle rendite.

Specialità della iscrizione.

Rinnovazione delle cartelle

in ogni decennio.

$ 3.

Dell'iscrizione delle rendite.

Art. 52.

Le iscrizioni delle rendite sul Gran Libro si eseguiscono tanto presso la Direzione generale, quanto presso le Direzioni, e possono trasferirsi dall'una all'altra nel modo prescritto negli articoli 71 al 73 del R. Decreto del 28 luglio 1861.

Art. 53..

Le iscrizioni sono nominative o al portatore. Le prime sono rappresentate da Certificati di iscrizione. Le seconde da Cartelle, conformemente al disposto degli articoli 9 e 10 della Legge del 10 luglio 1861.

I certificati nominativi non si fanno per duplicato.

Art. 54.

Le cartelle hanno una serie di Cedole che si rinnova ogni decennio insieme col titolo stesso.

Il primo decennio ha incominciato col 1.° luglio 1861 per le rendite del Consolidato 5 p. %.

Per le rendite del Consolidato 3 p. % comincierà dal 1.o ottobre 1861.

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