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Agli Assistenti del Genio navale ed a'Capi maestri idem di lire quattro idem.

Ai Maestri idem di lire tre idem.

Avranno dippiù viaggio gratuito in corrispondenza del rispettivo grado, sia sui piroscafi, che sulle ferrovie o con vetture pubbliche, fino al punto più prossimo alle foreste.

Da tal punto, e durante la martellatura, tutti indistintamente riceveranno un soprappiù di lire tre al giorno, rimanendo a di loro carico ogni spesa di trasferta, fino a che non potranno profittare dei mezzi come sopra a spese del Governo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 9 novembre 1861.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 novembre 1861
Reg. 18 Alli del Governo a c. 129. Wehrlin.
Luogo del Sigillo. V. Pel Guardasigilli

Il Presidente del Consiglio dei Ministri RICASOLI.

MENABREA.

N. 315.

REGIO DECRETO che approva i programmi ed il regolamento per le Scuole normali e magistrali,

e per gli esami di Patente de' Maestri e delle Maestre delle Scuole primarie.

9 novembre 1864

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto essere necessario che tanto per le Scuole normali e magistrali, quanto per gli esami di Patente de' Maestri e delle Maestre delle Scuole primarie, si osservino in tutte le Provincie del Regno le stesse norme ed i programmi medesimi;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione pubblica;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

Sono approvati i programmi ed il regolamento che per le Scuole normali e magistrali e per gli esami di Patente de' Maestri e delle Maestre delle Scuole primarie esistono annessi al presente Decreto firmati d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione pubblica.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie.

VOL. II.

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Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 9 novembre 1861.

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REGOLAMENTO

PER LE SCUOLE NORMALI E MAGISTRALI

e per gli esami di patente

de' Maestri e delle Maestre delle scuole primarie.

CAPO I.

Delle Scuole normali e magistrali.

Art. I.

L'insegnamento delle scuole normali governative è gratuito e comprende:

1.o La religione e la morale;

2.o La pedagogia;

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3. La lingua italiana e le regole del comporre;

4. La geografia e la storia nazionale;

5. L'aritmetica e le nozioni elementari di geometria;

6. I principii di scienze fisiche e naturali, e le norme elementari d'igiene;

7. La calligrafia;

8. Il disegno lineare;

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Nelle scuole normali per le Allieve-Maestre è aggiunto l'insegnamento de' lavori proprii al sesso femminile; in quelle per gli Allievi-Maestri si aggiungeranno gli esercizii ginnastici e militari.

Nelle une e nelle altre poi avranno luogo frequenti esercitazioni pratiche in classi elementari.

Art. 2.

Il corso delle scuole normali è triennale, e l'insegnamento è compartito in guisa che nei due primi anni prepari gli Allievi e le Allieve alla patente di Maestro del grado inferiore, e in tutti i tre anni a quella di Maestro del grado superiore.

Art. 3.

A ciascuna delle scuole normali sono addetti tre Professori titolari, fra cui sono distribuite le parti principali dell'insegnamento.

Le altre materie sono affidate ad incaricati.

Nelle scuole normali femminili v'ha inoltre una Maestra assistente incaricata d'invigilare le classi, sotto gli ordini del Direttore, e d'insegnare i lavori donneschi.

I Professori titolari sono di tre classi con le seguenti retribuzioni:

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Le Maestre assistenti delle scuole normali femminili hanno un annuo assegno dalle L. 800 alle 1000.

Art. 4.

Uno dei Professori titolari avrà per Decreto Reale l'ufficio di Direttore della scuola, e per tale qualità gli sarà assegnato un maggiore stipendio di L. 500.

Art. 5.

Ciascuno degl' Insegnanti, allo aprirsi dell'anno scolastico, detta il programma didattico che intende svolgere nel suo corso in correlazione co' programmi d'esame.

Riuniti sotto la presidenza del Direttore, tutti gl'Insegnanti esaminano ed approvano i programmi didattici della scuola, e si accordano per l'orario della scuola correlativamente alla Ta

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