Art. 1. Tutto quanto riguarda lo studio, gli esami, la pratica e la dichiarazione d'idoneità degli aspiranti all'esercizio delle professioni finora dipendenti dal Protomedicato delle Provincie Parmensi, sarà oggetto di competenza delle Autorità preposte alla pubblica Istruzione, secondo le norme da stabilirsi con apposito regolamento. Art. 2. Finchè non sia emanato il detto regolamento, le attribuzioni di cui nel precedente articolo continueranno ad essere esercitate dal Protomedicato, il quale perciò, rispetto a tali funzioni, s'intenderà provvisoriamente conservato sino alla detta epoca. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 5 dicembre 1864. N. 364. REGIO DECRETO che manda pubblicare nelle Provincie Napolitane quello delli 20 dicembre 1860, n.o 4520, sulle divise della Magistratura. 12 dicembre 1864 VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'articolo 277 della legge organica per l'Ordinamento giudiziario delle Provincie Napolitane, in data del 17 febbraio 1861; Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Sarà pubblicato ed avrà vigore nelle Provincie Napolitane contemporaneamente all'attuazione del nuovo Ordinamento giudiziario il Nostro Decreto del 20 dicembre 1860, n.o 4520, sulle divise della Magistratura. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 12 dicembre 1861. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti add 15 dicembre 1861 MIGLIETTI. prossimo vegnente gennaio 1862, onde procedere all'elezione del rispettivo Deputato. Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno dodici dello stesso mese. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 12 dicembre 1861. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addı 16 dicembre 1861 Reg. 18 Alli del Governo a c. 209. Wehrlin. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli MIGLIETTI. N.o RICASOLI REGIO DECRETO di amnistia ai renitenti alle leve sulle classi 1858, 1859 e 1840. Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, e di quello della Guerra ; Abbiamo decretato e decretiamo : Articolo unico. È concessa piena amnistia a tutti i renitenti alle leve prima d'ora operatesi sulle classi 1838, 1839 e 1840, arrestati o presentatisi spontanei prima della pubblicazione dell'attuale Decreto, o che si presenteranno al Prefetto o Comandante militare entro tutto il corrente mese di dicembre. I renitenti che si trovano all'estero potranno godere di quest'amnistia presentandosi al Regio Console entro il termine di tre mesi se sono in Europa, e di un anno se sono in regioni fuori d'Europa. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 15 dicembre 1861. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 17 dicembre 1861 MIGLIETTI. A. DELLA ROVERE. N. 368. REGIO DECRETO che approva il tipo per l'impronta delle monete d'oro e d'argento, e ne ordina il deposito alla Direzione Generale degli archivi del Regno. 8 dicembre 1861 VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto l'art. 7 della legge 30 ottobre 1859, n.o 3705; Veduto il Regio Decreto 2 maggio 1861, n.o 16; Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio ; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue : L'impronta delle monete di oro e di argento, di cui nell'art. 1 del Decreto Reale 2 maggio 1861, n.o 16, e conforme al tipo annesso al presente, sarà riprodotta in piombo e depositata presso la Direzione Generale degli archivi del Regno. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 8 dicembre 1861. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti add 14 dicembre 1864 CORDOVA. |