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REGOLAMENTO

per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto camerale di Savona.

Art. 1.

Chiunque intenda aprire un negozio temporaneo di bazar o di stralcio, od anche esercitare il traffico ambulante nel distretto della camera di commercio di Savona, deve comprovare, con apposita ricevuta, di aver pagato la tassa stabilita a favore della camera di commercio predetta.

Art. 2.

Il presidente della camera di commercio e la giunta municipale per il comune di Savona, i sindaci e le giunte municipali per gli altri comuni del distretto camerale, invigileranno per la scoperta degli esercizi che non pagarono la tassa prescritta.

Art. 3.

I proprietari, conduttori ed esercenti di tali esercizi che non avranno ottemperato al disposto dell'art. 1° saranno diffidati dal presidente della camera di commercio, o dal sindaco del comune, a pagare, a presentazione dell' intimo, la tassa dovuta, sotto comminatoria dell'esecuzione fiscale privilegiata, in conformità delle vigenti leggi sulla riscossione delle imposte.

Art. 4.

Gli avvisi di pagamento saranno estesi sopra registri a madre e figlia, forniti dalla camera di commercio, e di ognuno di essi si darà immediatamente notizia all'esattore.

Art. 5.

Al 31 dicembre di ogni anno i sindaci trasmetteranno alla camera di commercio la nota degli avvisi di pagamento rilasciati nei rispettivi comuni.

Art. 6.

Gli esattori verseranno l'ammontare delle tasse poste a loro debito, dedotto l'aggio ad essi competente, all'ufficio della camera di commercio, nei moli con cui si effettua il versamento della tassa ordinaria principale.

Art. 7.

Ai cursori, messi, guardie comunali ed ai reali carabinieri spetteranno, per ogni denunzia di esercizio temporaneo, sconosciuto alla camera di commercio ed ai sin laci, tre decimi della tassa riscossa, da corrispondersi sopra mandato del presidente della camera di commercio.

Art. 8.

Al presidente della camera per il comune di Savona ed ai sindacı per gli altri comuni del distretto camerale spetteranno le decisioni di controversia sull'applicazione della tariffa.

Le spese della perizia dipendenti da infondata opposizione dell'esercente girovago saranno a carico di quest'ultimo.

Art. 9.

I reclami contro la formazione del ruolo dei tassabili di cui all'art. 31 della legge organica 6 luglio 1862 saranno giu licati inappellabilmente dal tribunale di Savona.

I reclami contro la percezione dei diritti non dovuti saranno giudicati inappellabilmente nella se le commerciale secon lo le ordinarie regole di competenza.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

A. FORTIS.

LIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 5 MARZO 1899

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 marzo 1899, n. 73)

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(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 marzo 1899, n. 73)

Con cui l'asilo infantile di Calice Ligure viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. - Firmato UMBERTO - Controfirmato PELLOUX Visto C. FINOCCHIARO APRILE.

Registrato alla Corte dei Conti addì 20 marzo 1899.

Reg. 218. Atti del Governo a f. 259.

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LXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 5 MARZO 1899

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 marzo 1899, n. 73)

Con cui è data facoltà al comune di Montale di appli. care nell'anno 1899 la tassa di famiglia col limite mas

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Con cui è da

Bagni di applica

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, ROA, 5 MARZO 1899

'e del Regno il 28 marzo 1899, n.73)

comune di San Casciano dei Siennio 1899-1900 la tassa di

famiglia col limite nassimo di lire cento (L. 100).

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Controfirmato CARCANO

Registrato alla Corte dei conti addi 20 marzo 1899.

Reg. 218. Atti del Governo f. 262.

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LXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 12 MARZO 1899

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 marzo 1899, n. 74)

Col quale il comune di Casagiove è autorizzato a riscuotere, all'introduzione nella linea daziaria del vino, del mosto e dell'uva ed in sostituzione della tassa comunale per la minuta vendita del vino entro la detta linea, un dazio addizionale eccedente il 50 per 100 di quello governativo. Firmato UMBERTO Controfirmato CARVisto C. FINOCCHIARO APRILE.

CANO.

Registrato alla Corte dei Conti addì 25 marzo 1899.
Reg. 218. Atti del Governo a f. 270.

LXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 12 MARZO 1899

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 marzo 1899, n. 74)

Che dà facoltà al comune di Pescia di applicare nel biennio 1899-1900 la tassa di famiglia nel limite massimo di lire trecento (L. 300). Firmato UMBERTO Controfirmato CARCANO Visto C. FINOCCHIARO APRILE.

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Registrato alla Corte dei Conti addi 25 marzo 1899.

Reg. 218. Atti del Governo a f. 271.

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LXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 16 MARZO 1899

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regnɔ il 29 marzo 1899, n. 74)

Che dà facoltà al comune di Giffoni Valle Piana di applicare nell'anno 1899 la tassa di famiglia col limite massimo di lire centosessanta (L. 160). Firmato UMBERTO Controfirmato CARCANO - Visto C. FINOCCHIARO APRILE.

Registrato alla Corte dei Conti addi 25 marzo 1899
Reg. 218. Atti del Governo a f. 272.

1899 (Parte supplementare).

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