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XXXVI.

REGIO DECRETO che sostituisce l'ultimo capoverso dell'art. 9 e ne aggiunge un altro all'art. 5 dello statuto organico del legato Pazzaglia per un posto di studio nel comune di Rio nell'Elba.

2 febbraio 1899.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 marzo 1899, n. 54)'

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto in data 30 marzo 1890, numero 3731 (serie 3a, parte supplementare), col quale venne approvato lo statuto organico del legato Pazzaglia per un posto di studio nel comune di Rio nell'Elba;

Vedute le deliberazioni 17 aprile e 30 ottobre 1898 del consiglio comunale di Rio nell'Elba;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretismo:

Articolo unico.

All'ultimo capoverso dell'art. 9 dello statuto organico del legato Pazzaglia, approvato con regio decreto 30 marzo 1890, è sostituito il seguente capoverso:

< Il comune dovrà tenere distint la contabilità del detto legato e presentare ogni anno all'approvazione del consiglio provinciale scolastico il bilancio preventivo, il conto consuntivo e l'inventario patrimoniale.

All'art. 5 del medesimo statuto è aggiunto il seguente capoverso:

Tale conferimento sarà approvato dal consiglio provinciale scolastico. >

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, adì 2 febbraio 1899.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi 27 febbraio 1899.

Rg. 218. Atti del Governo a f. 200. F. ROSTAGNO.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO APRILE.

G. BACCELLI.

XXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 12 FEBBRAIO 1899

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 marzo 1899, n. 54)

Con cui l'opera pia della Misericordia in Torino è trasformata in fondazione di patronato pei liberati dal

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Controfirmato PEL

Registrato alla Corte dei conti addì 27 febbraio 1899.
Reg. 218. Atti del Governo a f. 202.

XXXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 12 FEBBRAIO 1899

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 marzo 1899, n. 54)

Col quale la fondazione dei Bianchi in Alcamo, già istituita per prestare aiuto ed assistenza ai condannati a morte, è trasformata allo scopo di sussidiare: 1o le famiglie povere di detenuti in carcere con preferenza a quelle di coloro che hanno una più lunga pena da espiare; 2o coloro che uscissero dal carcere prosciolti dall'imputazione o per compiuta espiazione della pena e fossero sprovvisti di utile occupazione. Firmato UMBERTO Controfirmato PELLOUX Visto C. FINOCCHIARO APRILE.

Registrato alla Corte dei Conti addì 27 febbraio 1899.

Reg. 218. Atti del Governo a f. 201.

XXXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 12 FEBBRAIO 1899

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 marzo 1899, n. 54)

Con cui è data facoltà al comune di Serravalle Pistoiese di applicare nell'anno 1899 la tassa di famiglia col limite massimo di lire duecento (L. 200). Firmato UMBERTO Controfirmato CARCANO Visto C. FINOCCHIARO APRILE.

Registrato alla Corte dei Conti addi 27 febbraio 1899.
Reg. 218. Atti del Governo a f. 198.

XL.

REGIO DECRETO che autorizza l'esercizio con trazione eletlettrica della tranvia dalla stazione ferroviaria di Bergamo a quella inferiore della funicolare nella stessa città.

8 gennaio 1899.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 marzo 1899, n. 55)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzato l'esercizio con trazione elettrica della tramvia dalla stazione ferroviaria di Bergamo a quella inferiore della funicolare nella stessa città, giusta il disciplinare 17 dicembre 1898, rilasciato dalla società anonima della funicolare e tramvia di Bergamo, annesso al presente decreto, ed i relativi piani visti d'ordine Nostro dal predetto ministro.

Art. 2.

Per le spese di sorveglianza della detta tramvia la sɔcietà concessionaria verserà nelle casse dello Stato un

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