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N. 1116

Regio Decreto 6 ottobre 1912, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Padova deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa nelle adunanze 19 e 27 dicembre 1911 e 29 marzo e 5 luglio 1912, in sostituzione del regolamento approvato con R. decreto 17 gennaio 1904, n. XCV.

Registrato alla Corte dei conti addi 24 ottobre 1912. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1912, n. 257.

N. 1117

Regio Decreto 20 settembre 1912, col quale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto. con i ministri degli affari esteri e del tesoro, l'onorevole marchese avv. ing. Giorgio D'Oria, deputato al Parlamento, viene nominato membro della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari della ferrovia del Sempione.

Registrato alla Corte dei conti addi 25 ottobre 1912. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1912, n. 257.

N. 1118

Regio Decreto 6 ottobre 1912, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Perugia, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 27 ottobre e 23 novembre 1911 e 12 aprile 1912, in sostituzione del regola

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mento approvato con R. decreto 26 aprile 1903, n. CLI.

Registrato alla Corte dei conti addi 25 ottobre 1912.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1912, n. 257.

N. 1119

Regio Decreto 6 ottobre 1912, col quale, sulla proposta dei ministri della marina, della guerra, dell'istruzione pubblica e degli affari esteri, vengono nominati i componenti la Delegazione italiana che si recherà a Parigi per discutere con pieni poteri le proposte per la trasmissione dell'ora mediante la radiotelegrafia, e vengono fissate le indennità da corrispondersi ai detti delegati.

Registrato alla Corte dei conti adai 25 ottobre 1912. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1912, n. 257.

N. 1120

Regio Decreto 10 ottobre 1912, che affida agli uffici postuli il recapito dei precetti personali per la chiamata in servizio degli uomini appartenenti al Corpo della r. Guardia di Finanza.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1912, n. 257)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 52 della legge postale, testo unico, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto gli articoli 3, 140, 141, 142 e 143 del regolamento generale, intorno al servizio postale, approvato

con Nostro decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1912, n. 70;

Ritenuta la convenienza di facilitare il recapito dei

precetti personali per la chiamata degli uomini in congedo illimitato appartenenti al corpo della R. guardia di finanza;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Statoper le poste ed i telegrafi, di concerto coi ministri segretari di Stato della guerra e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'incarico affidato agli uffici postali per la consegna dei precetti personali per la chiamata dei militari in congedo, dell'esercito e dell'armata, di cui al R. decreto 4 febbraio 1912, n. 70, è esteso per la chiamata degli uomini appartenenti al corpo della R. guardia. di finanza, con le norme stabilite nel predetto R. decreto.

Art. 2.

È concessa la esenzione massima dalle tasse postali, con facoltà di far uso del bollo di contrassegno, allecorrispondenze relative all'invio ed alla consegna dei precetti, scambiate con gli uffici postali dalle seguenti autorità del corpo della R. guardia di finanza : Comandi di legione,

Comandi di circolo e battaglione,

Comandi di compagnia.

1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunquespetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1912.

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Registrato alla Corte dei conti addi 26 ottobre 1912.
Reg. 85. Atti del Governo a f. 45. A. MONACHESI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

N. 1121

Regio Decreto 20 ottobre 1912, da convertirsi in legge, che abroga il r. d. 26 novembre 1911, n. 1246, col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1912, n. 25 ∞)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, di concerto coi Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura, industria e commercio ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire da oggi è abrogato il R. decreto 26 novembre 1911, n. 1246, col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (europea e asiatica).

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1912.

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Registrato alla Corte dei conti addi 30 ottobre 1912.

Reg. 85. Atti del Governo a f. 59. A. Gisci.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

N. 1122

Regio Decreto 12 luglio 1912, che approva le norme relative al servizio in guerra

parte 2a, e servizi

logistici (servizio delle intendenze e servizi di prima linea).

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1912, n. 273)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse norme relative al Servizio in guerra - Parte II Servizi logistici (Servizio delle intendenze e servizi di prima linea), firmate d'or

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