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1834

II. Nessuna barca, senza distinzione della qualità del carico, può approdare in altro luogo, fuorchè in quello oye trovasi stabilito un Ufficio daziario, e nei limiti determinati dai segnali che vi saranno collocati dall'Ufficio stesso col mezzo di pali indicatori ossia stipiti.

Ed in tal luogo pure non potrà intraprenders nemmeno in alcuna parte lo scarico, se prima non siasi ottenuta l'autorizzazione dal Ricevidore dell Ufficio.

III. E vietato espressamente a qualunque barca lo. di gettar l'ancora, o di soffermarsi con qualunque altro mezzo nelle acque dei fiumi Po e Tizino in qualunque punto di essi, dei loro seni, canali, ed isole senza limite di distanza delle sponde, ed ove non esista Ufficio di Dogana, ed in qualunque sito del Lago Maggiore che non sia a vista di un Ufficio daziario ed in maggior distanza di metri 200 dalle rispettive sponde, senza averne prima ottenuta l'autorizzazione la quale sarà conceduta soltanto per quei punti che possono essere dall'Ufficio stesso sorvegliati, e per quel tempo che si riputerà necessario dagli Impiegati delle Dogane.

20. Di collocare od introdurre fra la barca e la spiaggia o riva piccoli battelli, o qualunque altro mezzo natante, che possa servire al trasporto del carico a terra, o viceversa da questa alla nave.

IV. Nelle precedenti disposizioni s'intendono particolarmente comprese le Isole esistenti nei fiumi Po e Ticino, e sarà considerato in contrabbando qualunque: scaricamento, o deposito di merci, o generi che sotto qualsivoglia titolo o pretesto si trovino nelle Isole dei fiumi predetti.

V. Qualunque barca, il cui ponte fosse giunto alla riva, od alla sponda, o in altra maniera avesse preso terra, si considera come realmente approdatavi, e quindi incumberà al conduttore o conduttori l'obligo di adempiere alle dichiarazione daziarie prescritte dai Regolamenti generali per la dovuta verificazione dell'Ufficio.

VI. La dichiarazione del carico, ossia dei generi, sarà presentata subito dopo l'approdo, ed in un ter mine non maggiore, tutto al più, di un'ora; avrà quindi tosto luogo la visita del carico giusta i Regolamenti

Generali.

Qualora le merci o generi fossero dichiarati per 1834 na destinazione di scarico diversa da quella del luogo dell'approdo, per cui si voglia proseguire il viaggio per acqua, i conduttori o proprietarii dovranno ivi munirsi di bolletta a cauzione vincolata al certificato d'arrivo delle merci all'Ufficio della dichiarata destinazione, se questa sarà per un punto dei due Dominii Sardo od Austriaco, o all'ultimo Ufficio del confine d'acqua dell' uno o dell' altro dominio rispettivamente, se le merci fossero destinate all'estero, sotto l'osservanza inoltre delle modalità, cautele e condizioni stabilite per le spedizioni di transito.

I conduttori e proprietarii delle barche i quali, dopo seguito l'approdo, ripartissero col loro carico senza essere muniti della prescritta bolla a cauzione, incorreranno nella pena di una multa di lire 300.

VII. Gli Agenti di Finanza sono autorizzati a praficare le visite e perlustrazioni nei molini posti al di quà del Thalweg dei fiumi Po e Ticino. I detti moini si considerano come situati nei rispettivi territorii: se vi si trovano generi, merci, o altri oggetti pei quali non siano stati adempiti i regolamenti di Finanza sarà proceduta al sequestro per la confisca, e per l'applicazione delle altre pene pronunciate dalle vigenti leggi.

VIII. Qualunque approdo, scaricamento, o deposito di merci, ancoraggio, o stazionamento in luogo illecito, o non autorizzato, sarà considerato per una violazione della linea doganale, e quindi, tanto la barca, quanto il di lei carico, cadranno sotto le pene stabilite per fatto di contrabbando.

IX. Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni i casi di forza maggiore, i quali rendessero assolutamente necessario l'approdo, lo scarico, l'ancorraggio, e lo stazionamento vietato, legalmente provati in concorso dell' Autorità giudiziaria, o locale: verificandosi però un accidente di forza maggiore, dovrà essere dato immediato avviso al più prossimo Ufficio di dogana nel termine di un'ora a cura dei conduttori; in difetto di che non sarà ammessa giustificazione alcuna.

X. I porti ed ogni altro mezzo di tragitto sotto qualsivoglia denominazione sui fiumi Po e Ticino, ed egualmente il loro carico o trasporto, sebbene recato Sopra carri, barre, vetture, e simili, sono essi pure soggetti alle presenti disposizioni per ciò che concerne

1834 l'approdo, le dichiarazioni, lo scarico, l'ancorrag stazionamento. Nel caso di contravenzione, ol pene incorse dai passeggieri, proprietarii o con tarii deggli oggetti, i conduttori dei detti porti, tri mezzi natanti, incorreranno per la loro spe nella multa di lire 300.

XI. Se non è presentata la dichiarazione nel e nel termine ordinati dai precedenti articoli! o se la dichiarazione si scopre infedele od in si procederà per l'applicazione delle pene stabili simili contravenzioni a tenore dei Regolamenti gen

XII. Per le trasgressioni di Polizia rima fermi i veglianti relativi Regolamenti.

XIII. Sarà in facoltà dei due Governi di sta tanto sul lago Maggiore, quanto sui fiumi T Po, delle imbarcazioni di guardie, onde meglio curare l'esecuzione delle intese cautele, e la r sione punizione delle frodi e contravenzioni.

Concorrendo all'arresto simultaneamente gli i di entrambi i Governi, tanto nel caso d'irregolar vigazione, quanto pei depositi nelle Isole dei il prodotto delle confische e pene pecuniarie diviso per eguale porzione fra le due Amministraz Il procedimento sarà formato nello Stato alla cui sp sarà più prossimo il luogo dell'arresto, e secon leggi in esso vigenti, senza che per l'incerta pertin all'uno o all'altro dominio del sito o dell'Isola in c luogo l'apprensione degli oggetti per parte degli a e delle Dogane d'ambidue i Governi, o anche solo di essi, possa farsi od amettersi eccezione al

XIV. Qualunque mercanzia, od altro genere, provenendo da paese estero, passerà in transito pe Stati Sardi alla Lombardia Austriaca, o viceversa Lombardia Austriaca passerà in transito agli Stati S sortendo dai confini di terra o di acqua in con dei rispettivi territorii, non sarà ammessa a ricever scarico delle bollette a cauzione in prova della le consumazione del transito, secondo è prescritto rispettivi vigenti Regolamenti, quando prima la sp zione non sia stata debitamente e regolarmento | sentata e dichiarata all'Ufficio doganale d'ingre nello Stato a cui è diretto il transito, e da quest't cio non ne sia stato riconosciuto ed attestato l'ari

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nello spazio di tempo assegnatovi, e la seguitane di- 1834 chiarazione in corrispondenza della bolletta di transito. XV. In conseguenza l'Ufficio Sardo, o l'Ufficio Lombardo designato per l'uscita del transito, compiute che avrà le proprie ispezioni per accertare l'integrità della spedizione, qualora non vi trovi legale motivo d'altro procedimento, a termini dei veglianti generali Regolamenti, dovrà sulla bolletta apporre il Veduto per la presentazione al vicino Ufficio dell'altrui Stato d'ingresso, notando il giorno e l'ora dell' invio, e prefiggendovi all' arrivo il tempo misurato alla distanza a percorrersi.

da

XVI. L'Ufficio d'ingresso, a cui deve presentarsi la bolletta del transito, ne riceve la dichiarazione, ed in base d'essa, e delle ispezioni sue proprie a termini dei rispettivi Regolamenti, ove non gli insorgano legali eccezioni, apporre il veduto alla bolletta che ritira, ed emette il certificato d'arrivo con forme all'articolo 14, gitando in esso il numero e la data del ricapito, o del registro nel quale sarà stato preso atto regolare della ricevuta dichiarazione.

XVII. I certificati d'arrivo saranno preparati in tampa, riempiti a mano nei vacui, muniti di legale impronto delle rispettive Dogane, stesi e firmati dal Capo dell' Ufficio e dal Controllore, o da chi ne fa e veci, e si comporranno di tre esemplari. L'uno di questi sarà rilasciato indilatamente all'intestato nella bolletta di transito e, e per esso al Conduttore a loro giustificazione. Il secondo si rimetterà a cura dell'Ufficio estensore insieme colla bolletta originaria entro il periodo e non più tardi di tre giorni al vicino Ufficio del altrui confine, dal quale si fece l'invio del transito. Il terzo esemplare, che formerà la matrice delle anzidette due bollette certificati, sarà trattenuto dall'Ufficio estensore, dal quale in fine d'ogni mese dovranno trasmettersi tutte le matrici scritturate alle rispettive Amministrazioni Provinciali di Dogana per i dovuti confronti coi recapiti, o registri delle dichiarazioni relative e per i conseguenti effetti di ratifica o di eccezione che le dette Autorità si scambieranno reciprocamente di mese in mese.

XVIII. Mediante il certificato rilasciato alla parte, come sopra, la consumazione del transito si ha per giustificata a scioglimento delle prestate cauzioni.

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E quindi dietro il ricupero della bolletta d sito, ed il ricevimento contemporaneo del secondo plare di certificato che l'Ufficio dell'arrivo tr all'altro di uscita: quest'ultimo ne compie gli scarico colla emissione della finale bolletta di es transito, o con quegli altri incumbenti, cui sia in forza de'Regolamenti generali verso gli altri

mittenti.

XIX.. Se per qualunque accidente la spe di transito non arrivi all Ufficio assegnato per entro l'orario, ossia il tempo prefisso nella bole certificato non potrà accordarsi, quando nello termine non venisse notificato al suddetto Uffic caduto impedimento, e non ne fosse contemp mente giustificata la causa di forza maggiore c cumento steso avanti l'Autorità locale o altro p Ufficio.

C

Sarà egualmente ricusato il rilascio del cert qualora dalla visita delle merci ne risultino tanto nella qualità, quanto nella quantità; ne caso ne verrà accertato il fatto, e rilevate le renze in processo verbale coll'intervento del pr tario, dell'intestato nella bolletta di transito, o de ducente, da emettersi in doppio esemplare, un quali verrà ceduto ad esso conducente, e l'altro dito all'Ufficio prossimo che ha vidimata l'uscit transito, dello stato di provenienza per gli opp procedimenti per conto ed interesse del proprie

verno.

XX. I posti, ossiano Uffici di Dogana, pei sarà lecito di effettuare i transiti sotto l'osser delle presenti disposizioni, sono i seguenti. Dalli, o per gli Stati Sardi.

Intra.

Arona.

Castelletto.

S. Martino Ticino.

S. Martino Siccomario.

S. Pier d'Arena.

Dalla, o per la i bardia Austria

Laveno.

Angera.
Sesto Calende.

Boffalora.
Borgo Ticino.
Spessa.

XXI. Qualora a termini dei vigenti generali golamenti sia facoltativo ad alcuno degli anzidetti ficii di permettere, che ivi, le merci o derrate pe

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