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87.

Traité entre les Etats-unis de l'Amé rique septentrionale et Pepin-a-waw No-taw-kah et Mac-kah-tah-mo-ah, Chefs d'une bande de la tribu indienne des Pottawatomie dans l'Etat d'In diana. Signé et conclu le 5. Août 1836.

(Acts passed at the 2d Session of the 24 Congress of the United States. Washingt., 1837. Appendix p.130)

Articles of a Treaty made and concluded at a camp near Yellow river in the State of Indiana, between Abel C. Pepper, Commissioner on the part of the United States, and Pepin-a-waw, No-lawkah and Mac-kah-tah-mo-ah, chiefs and headmen of the Pottawatomie tribe of Indians and their bands on the fifth day of August in the year. eighteen hundred and thirty-six.

Art. 1. The above named chiefs and headmen and their bands hereby cede to the United States twenty two sections of land reserved for them by the second article of the Treaty between the United States and the Pottawatomie tribe of Indians on Tippecanoe rive on the 26. October 1832.

Art. 2. In consideration of the cession aforesaid, the United States stipulate to pay to the above named Chiefs and headmen and their bands the sum of 14,008 Dollars in specie after the ratification of this Treaty and on or before the 1. Mai next ensuing the date hereof.

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Art. 3. The above named chiefs and headmen their bands agree to remove to the country west f the Mississippi river, provided for the Pottawatomie nation by the United States within two years.

Art. 4. At the request of the above named band it is stipulated, that after the ratification of this Treaty, the United States shall appoint a commissioner, wh shall be authorized to pay such debts of the said band as may be proved to Lis satisfaction to be just, to be

educted from the amount stipulated in the second 1836 rticle of this Treaty.

Art. 5. The United States stipulate to provide for e payment of the necessary expenses attending the aking and concluding this Treaty.

Art. 6. This Treaty, after the same shall be ratied by the President and Senate of the United States, all be binding upon both parties.

In testimony whereof etc.

A. C. PEPPER.

Signatures de 26 Indiens et de 4 témoins. (Ratifiée à Washington le 18. Février 1837.)

88.

nstruction de S. S. Grégoire XVI aux vêques des Etats de terre-ferme du oi de Sardaigne sur les règles à bserver pour les registres des Paroisses. En date du 23. Août 1836.

Traités publics de la Royale Maison de Savoie T. V. p. 98 et suiv.)

In fra gli oggetti, cui la Chiesa sempre intenta I bene dei suoi figli ha rivolto le sue provide cure, n è l'ultimo quello dei Registri Parrocchiali di nascita ittesimo, cresima, matrimonio e morte, onde ne fosse irantita l'esatta formazione ed insieme la gelosa "cuodia. Il Sacro Concilio di Trento (sess. 24, cap. 1. reform. matrim.) non solo ingiunse espressamente ciascun Parroco di avere presso di se il libro dei atrimonii per descrivervi i homi dei coniugi, e dei stimonii, il giorno ed il luogo del celebrato coniuo, ma gli prescrisse eziandio di custodirlo diligenteente. E nel capo secondo della stessa sessione, supOsta l'esistenza del libro dei Battezzati, ordinò del ari ai Parrochi di registrarvi i nomi dei Patrini. Che in esso non si fa parola del libro dei confermati, e ell'altro dei morti, non può però dubitarsi, che l'uso i entrambi sia pienamente conforme alle intenzioni di uel venerando Consesso, e della Chiesa.

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1836

Quindi presso tutte le Diocesi ben regolate sono in vigore, e generalmente i libri Rituali ne stabiliscono la forma. Per tacere degli altri, il Rituale Romano, dopo aver disposto (tit. 1 cap. unic.) che chianque è obbligato all'amministrazione dei Sagramenti debba avere i libri proprii del suo officio, eos praesertim, in quibus variarum Parochialium functionum notae ad futuram rei memoriam describuntur, estende fino a cinque il numero dei libri Parrocchiali, indicando ancora le module da usarsi nello iscrivervi gli atti ai quali ciascun di essi si riferisce (tit. X сар.? e segg.). Nè alla sola regolare formazione, o fedele custodia degli anzidetti Registri si è limitata l'ecclesiastica sollecitudine, ma in ispecie molti Vescovi nelle rispettive Diocesi hanno spinto più oltre il loro zelo, nel saggio intendimento di allontanare gli abusi, edi prevenire alcune eventualità di sommo pregiudizio in oggetto di tanto interesse.

....

I Parrochi come nelle altre attribuzioni così in quella risguardante i libri del loro officio dipendono dalla direzione e disposizione dei Vescovi; ed è pur cosa nota, che a senso della Istruzione emanata dalla Sacra Congregazione del Concilio, e congiunta al Sinodo Romano del 1725 sotto Benedetto XIII (S. 3 num. 8), i libri, di cui si ragiona, debbono sottoporsi alla visita pastorale. Volle anzi Benedetto XIV (nella sua Costituzione firmandis dei 6. Novembre 1744 S. 9), che da una tal visita non fossero neppure esenti i Parrochi Regolari, ed impose perciò al Prelato Diocesano di verificare an Parochus apud se recte ordinatos retineat libros tum baptizatorum tum sacro chrismate confirmatorum, libros etiam matrimoniorum, et status animarum. Siegue da ciò, che sebbenei libri suindicati siano di proprietà Parrocchiale, nè i Vescovo, giusta una decisione della Sacra Congrega zione dei Vescovi e Regolari in data dei 3 giugno 1604 citata dal Barbosa (de offic. et potest. Parochi part! cap. 7 num. 19 e 20) possa toglierli dalle mani dei Parrochi; pure ha desso tutto il diritto di prendere su tal particolare i provvedimenti che giudica neces sarii, o convenienti, e di obbligare altresì gli stessi Parrochi a presentarne stabilmente una copia auten tica alla sua Cancelleria, salvi gli emolumenti che loro possono competere à titolo dei certificati che se ne

debbano estrarre. Così infatti ha deciso più volte, ed 1836 anche recentemente la Sacra Congregazione del Concilio: su di che, se mancasse ogni altra autorità, baserebbe attenersi al fatto del Grande Arcivescovo di Milano S. Carlo Borromeo. Impegnato egli a promuoere la ristaurazione della disciplina ecclesiastica sulle orme stabilite dal Sacro Concilio di Trento, di cui onoscea perfettamente lo spirito, ingiunse a tutt'i uoi Parrochi di descrivere in doppio libro gli atti di ascita, battesimo, cresima, matrimonio, e morte, afne di rimetterne in ciascun anno un esemplare alla Cancelleria Arcivescovile, per esservi gelosamente con

ervato.

Or sulle traccie di lui, usando di siffatto diritto olti zelantissimi Vescovi di altre Diocesi particolarente d'Italia adottarono la stessa misura, proponendosi on ciò non tanto di assicurarsi, che i libri parrochiali fossero formati e custoditi secondo le regole presritte, quanto di provvedere all pericolo, che senza olpa di chi ne ha la custodia fossero alterati o andasero a perire. Cade qui in acconcio di rendere i metati elogi agli stessi rispettabili Arcivescovi e Vescovi egli Stati continentali di S. M. il Re di Sardegna, ai uali la presente Istruzione è diretta. Dagli editti, dereti, ed altre ingiuzioni vescovili, non che da talune ggi sinodali pubblicate per le diocesi di Torino, Vercelli, igevano, Aosta, Tortona, Susa, Pinerolo, Cuneo, Acui, Monreale, Alessandria, e Novara, risulta essersi olà introdotto il metodo del doppio esemplare dei reistri parrocchiali per lasciarne uno nell'archivio della arrocchia, e dell'altro pienamente conforme al primo, seguire il deposito periodico nella Cancelleria Vescovile. per verità una simile cautela fondandosi per una arte, come già si è detto, sopra un diritto dei Vecovi, e per l'altra riguardando un oggetto della masimportanza, non può non essere sommamente enomiata, e riconosciuta giustissima. Chiunque riflette he ai documenti ed alle testimonianze estratte dai uddetti registri suole accordarsi tutta la forza ed efcacia, onde negli atti relativi abbiano in faccia alla Chiesa l'effetto d'indubitata prova, dee facilmente peruadersi dell' utilità e della necessità eziandio della riFerita cautela.

1

ma

Ma poichè non v'ha vigilanza così attiva, che

1836 possa giungere ad impedire ogni inconveniente, nè umana istituzione, quantunque venerabile per la sua origine, e salutare nel suo fine, la quale non sia sog. getta agli abusi: perciò la sollecitudine dei Vescovi delle mentovate, e delle altre Diocesi comprese nei Dominii di terra ferma di S. M. Sarda, non fu felice al punto di escludere ogni dubbio e motivo di querela in quanto alla forma, all'autenticità, alla conservazione dei libri parrocchiali. Qualche caso pur troppo avre nuto di smarrimento, o di corruzione dei libri mede simi, fece desiderare non solo che il sistema del doppio esemplare fosse adottato anche in quelle Diocesi dei succennati Reali Dominii, presso le quali non era in uso, ma che inoltre s'introducesse all'uopo un metodo sott'ogni rapporto uniforme, ed una precisione tale da conciliare ai Registri parrocchiali, ed ai documenti che se ne desumono, la maggiore possibile fiducia ed autorità. Al qual proposito non potea sfuggire che un Regolamento in cui, ritenuta la sostanza delle forme stabilite dal Rituale Romano, si aggiungesse qualche pratica e diligenza ulteriore tendente ad ottenere l'in dicato utilissimo scopo, non sarebbe stato altrimenti alieno dallo spirito delle prescrizioni ecclesiastiche. Imperciocchè se l'anzidetto Rituale assegnò le module degli atti da inserirsi nei libri parrocchiali, appunto perchè per omnes Ecclesias uniformis sit stylus et ordo, come osservò il Baruffaldi ne' suoi Commentar (tit. 29 num. 3); non interdisse però che la cos potesse esser condotta a quel compimento, ed a quella esattezza che a seconda delle circostanze de' tempi e dei luoghi si giudicasse necessaria. Il citato Autore soggiungea opportunamente (num. 51), che optima regula illa est nonnullarum nationum, quae nomen alicuius indicando_numquam praetermittunt patris, avi, et abavi, quasi librum generations eiusdem percurrentes... et sic generationes istas enarrando, non confunduntur personae, licet eodem nomine et cognomine appellentur.

nomen

Se non che il desiderio di un metodo, che coducendo nella forma dei Registri parrocchiali il rigore dell' esattezza, ne garantisse anche più l'autenticità, e li rendesse superiori ad ogni sospetto di alterazione, e ad ogni pericolo di deperimento, crebbe maggiormente e sembrò altresì più giustificato sul riflesso dei rapport

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